a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
Arrivano gli aiuti agli alluvionati
Il 1 Giugno 2023 sulla Gazzetta Ufficiale N. 127 è stato pubblicato il Decreto Legge N.61 dell’ 1/6/23 che stanzia oltre due miliardi di euro per fornire soccorso e assistenza ai territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione. Questi i principali provvedimenti che interessano le aziende ed i lavoratori
–sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi; Il versamento delle somme sospese dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 20 Novembre 2023;


– ai lavoratori subordinati del settore privato che alla data del 1 Maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso in impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati, è riconosciuta dall’inps una “ cassa integrazione emergenziale “di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni ; L’importo dell’indennità riconosciuta dall’Inps, con relativa contribuzione figurativa, potrà essere di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali ( 1.321,53 ).
La stessa indennità è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario fino ad un massimo di quindici giornate.
N.B. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro
– possibilità per i lavoratori autonomi, per i collaboratori coordinati e continuativi, per i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, che abbiano dovuto sospendere l’attività, di richiedere un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro;
– sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.
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