a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè
Chiunque lavori nel settore del turismo sa che è consuetudine elargire denaro al personale occupato in ristoranti , alberghi , a titolo di gratifica, riconoscenza per il servizio svolto.
Si tratta di una liberalità dei clienti che non sempre è di importo minimo o trascurabile.
Ma questi compensi sono tassabili ? E se si in quale misura ?
La legge e la giurisprudenza affermano che le mance costituiscono reddito per i lavoratori del Turismo. Quindi alle mance si applicano le ordinarie regole del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, devono essere tassate ed assoggettate a contribuzione..


Quali novità sono intervenute con la legge di bilancio ?
La legge di bilancio ha previsto un particolare regime di favore per le mance distribuite dal datore di lavoro ai lavoratori del settore Turismo.
Esse infatti NON saranno imponibili ai fini contributivi e saranno tassate ai fini fiscali con una imposta sostitutiva nella misura del 5% (comprensiva già delle addizionali regionali e comunali).

Limiti redittuali
L’esenzione contributiva e l’imposta sostitutiva si applicano entro il limite del 25% del reddito incassato nell’anno di riferimento per le relative prestazioni lavorative.
Inoltre i lavoratori non devono avere superato nell’anno precedente un reddito di 50.000 euro.
ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI ONERI E DEL NETTO IN BUSTA PAGA
IMPORTO
DELLA MANCIA |
ONERI DATORE DI LAVORO IN REGIME ORDINARIO | NETTO IN BUSTA DEL LAVORATORE | ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CON LEGGE DI BILANCIO 2023 | NETTO IN BUSTA DEL LAVORATORE CON LEGGE DI BILANCIO 2023 | |
1.000,0 | 300,00 | 699,00 | 0 | 950,00 |
Studio Associato Faggiotto Samorè
Viale Raffaello Sanzio, 42 Valverde
Tel. 0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it